IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, cosi' come modificata dalla legge 30 marzo 1987, n. 132; Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 1; Sentito il parere del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, espresso nella riunione del 14 luglio 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Alle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ed a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede il Comitato centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo nella misura e con le modalita' stabilite nel presente regolamento ed ogni altro provento a qualsiasi titolo realizzato connesso alla tenuta dell'Albo dal Comitato centrale per l'Albo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiall della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella, per i trasporti di merci su strada". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 162/1993, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, sara' disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali. 2. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonche' la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli. 3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresi' disciplinate le modalita' di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'Albo. 4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sara' rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.